Sez. 6, Sentenza n. 26811 del 16/07/2025 Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. 288474-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Soggetto beneficiario di protezione temporanea concessa da altro Stato membro dell'Unione Europea - Richiesta di estradizione avanzata dal suo Paese di origine - Scambio informativo dell'autorità italiana con lo Stato che ha concesso la tutela - Necessità - Ragioni - Fattispecie relativa a richiesta di estradizione della Repubblica Ucraina.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, quando la domanda di consegna sia avanzata dal Paese terzo di origine di un soggetto al quale altro Stato membro dell'Unione Europea abbia riconosciuto, ai sensi della direttiva 2001/55/CE, un permesso di protezione temporanea, l'autorità italiana richiesta deve avviare una previa interlocuzione con lo Stato che ha concesso la protezione, al fine di verificare se essa osti all'esecuzione dell'estradizione ovvero se l'autorità che l'ha riconosciuta intenda revocarla, ai sensi dell'art. 28 della medesima direttiva, trovando applicazione i principi affermati dalla sentenza CGUE del 18 giugno 2024, C. 352/22, con riguardo ai soggetti cui è stato riconosciuto lo "status" di rifugiato ai sensi della direttiva 2011/95/UE. (Fattispecie relativa a estradizione richiesta dalla Repubblica Ucraina nei confronti di un proprio cittadino, al quale era stata concessa dalle autorità portoghesi, ai sensi della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione 2022/382/UE del Consiglio del 4 marzo 2022, la protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra in atto in quel paese).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 33, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 18, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 19, Direttive del Consiglio CEE 20/07/2001 num. 55 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 20/07/2001 num. 55 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 20/07/2001 num. 55 art. 28, Direttive del Consiglio CEE 20/07/2001 num. 55 art. 29, Decreto Legisl. 07/04/2003 num. 85, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)