Sez. 4, Ordinanza n. 9310 del 30/11/2005 Cc. (dep. 17/03/2006) Rv. 233909 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Inutilizzabilità - Condizioni - Indizi di reità - Necessità - Inapplicabilità alle dichiarazioni rese dagli acquirenti per uso personale di sostanze stupefacenti.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
La sanzione delineata all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto. Ne consegue che tale disciplina è inapplicabile alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 390 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)