diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 35641 del 16/06/2003 Ud. (dep. 17/09/2003) Rv. 226767 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Inutilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. - Esistenza di indizi di reità - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226767-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni rese senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto. Ne consegue che non è applicabile il disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)