Sez. 2, Sentenza n. 911 del 07/04/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119672 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IRREPERIBILE - INDICAZIONE DI CASA DI ABITAZIONE PER LE NOTIFICAZIONI - COSTITUISCE DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - TRASFERIMENTO PER IGNOTA DESTINAZIONE - ADOZIONE DEL RITO DEGLI IRREPERIBILI - LEGITTIMITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IRREPERIBILE - INDICAZIONE DI CASA DI ABITAZIONE PER LE NOTIFICAZIONI - COSTITUISCE DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - TRASFERIMENTO PER IGNOTA DESTINAZIONE - ADOZIONE DEL RITO DEGLI IRREPERIBILI - LEGITTIMITA.*
La semplice indicazione di una casa di abitazione ai fini delle notificazioni non costituisce elezione ma semplice dichiarazione di domicilio, con l'effetto che l'abbandono dello stesso da parte dell'imputato per ignota destinazione comporta di necessita l'inidoneita del luogo allo scopo per cui e stato indicato e determina e legittima l'adozione del rito degli irreperibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)