Sez. L, Sentenza n. 3388 del 19/04/1997 (Rv. 503800 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Competenza del giudice della causa tra danneggiato ed assicurato a conoscere della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore - Natura - Competenza funzionale inderogabile relativamente alla domanda di garanzia - Esclusione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI
Il combinato disposto degli artt. 1917, ultimo comma, cod. civ., e 32 cod. proc. civ., nell'attribuire al giudice della causa promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicurato la competenza a conoscere, in simultaneo processo, della domanda di garanzia eventualmente proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, prevede una mera deroga al criterio della competenza ratione valoris e non stabilisce una competenza funzionale inderogabile del suddetto giudice in relazione alla causa di garanzia. Ne consegue che, in presenza di una domanda riconvenzionale proposta dal chiamato in garanzia (nella specie, avente ad oggetto l'annullamento del contratto di assicurazione), domanda eccedente "ratione valoris" la competenza del giudice adito ed implicante la risoluzione di una questione pregiudiziale da decidere con efficacia di giudicato, si impone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., la rimessione al giudice competente per la riconvenzionale anche della domanda proposta dal garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)