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Sez. 1, Sentenza n. 2533 del 07/03/1998 (Rv. 513444 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Domanda dipendente dallo stesso titolo invocato dall'attore o da titolo già appartenente alla causa come mezzo di eccezione (art. 36 cod. proc. civ.) - Superamento del limite di competenza per valore o materia del giudice adito - Conseguenze - Spostamento della competenza in favore del giudice superiore - Ammissibilità - Condizioni - Domanda non qualificabile come riconvenzionale proposta dal convenuto - Conseguente spostamento della competenza - Ammissibilità - Esclusione - Separazione di cause - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513444-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI

La disposizione di cui all'art. 36 cod. proc. civ. in tema di domande riconvenzionali (dipendenti, cioè, dallo stesso titolo invocato dall'attore, ovvero da titolo già appartenente alla causa come mezzo di eccezione) contempla, per l'ipotesi in cui la detta riconvenzionale ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito, la possibilità di rimessione dell'intera causa al giudice superiore ove non si ravvisi la possibilità alternativa di decidere autonomamente sulla domanda principale attesa l'agevole definibilità delle relative questioni, con la conseguenza che, qualora la domanda introdotta dal convenuto non sia qualificabile come riconvenzionale alla stregua dei criteri di cui alla norma predetta, si rende inevitabile il provvedimento di separazione delle cause, in assenza di disposizioni che deroghino alle comuni regole di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)