Sez. 6, Sentenza n. 12625 del 19/02/2013 Cc. (dep. 18/03/2013) Rv. 254490 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Indebita percezione di pubbliche erogazioni - Momento e luogo di consumazione - Indicazione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l'ente pubblico erogante il contributo, considerando, invece, irrilevante la località dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)