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Sez. 5, Sentenza n. 810 del 29/04/1985 Cc. (dep. 20/05/1985) Rv. 169335 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - ART. 207 COD. PROC. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 24 E 111 COST. NELLA PARTE IN CUI NON GARANTISCE IL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CONSEGUENTE ALLA SOLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE E NON DISPONE LA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA CHE LIMITA LA LIBERTÀ PERSONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169335-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - ART. 207 COD. PROC. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 24 E 111 COST. NELLA PARTE IN CUI NON GARANTISCE IL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CONSEGUENTE ALLA SOLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE E NON DISPONE LA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA CHE LIMITA LA LIBERTÀ PERSONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 111 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 cod. proc. pen. nella parte in cui non garantisce il doppio grado di giudizio siccome automatico e, quindi, conseguente alla sola dichiarazione di impugnazione, e nella parte in cui non prevede l'automatica sospensione dell'esecuzione della sentenza che disponga la limitazione della libertà personale. Invero, premesso che il doppio grado di merito non è coperto da garanzia costituzionale, al giudizio di appello non può farsi luogo automaticamente, ma solo con l'Esercizio dispositivo del mezzo di impugnazione e, quanto alla sospensione dell'esecuzione dei pronunciati penali, non esiste nel diritto positivo la norma di cui si denunzia l'incostituzionalità, che, nella prospettazione della questione, consentirebbe o imporrebbe l'esecuzione della pena detentiva inflitta con sentenza non ancora irrevocabile in pendenza del termine di impugnazione. (V mass n 142544).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)