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Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 (Rv. 605507 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi - Ammissibilità - Carattere unitario - Conseguenze - Collazione per imputazione - Contenuto - Natura di atto idoneo allo scioglimento della comunione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605507-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione - nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 cod. civ., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote - non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)