Sez. L, Sentenza n. 1604 del 16/02/1998 (Rv. 512648 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa agli artt. 23 e 24 ccnl metalmeccanici 1976/1979 in tema di "ritardo".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto che il giustificato motivo di ritardo rilevante ai sensi degli artt. 23 e 24 del ccnl metalmeccanici 1976/1979 fosse riferibile a ritardi necessitati ed accidentali e non già a situazioni di tipo non occasionale ma continuativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)