Sez. L, Sentenza n. 6321 del 04/07/1994 (Rv. 487284 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Denuncia della violazione delle regole di ermeneutica e del vizio di motivazione - Contenuto - Deduzione della mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata - Inammissibilità - Fattispecie relativa agli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 in tema di diaria ridotta per il personale destinato all'impianto di Velletri in servizio fuori della residenza per non meno di sei ore continuative.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obbiettiva deficienza o contradditorietà del ragionamento del giudice del merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto - ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 e con riguardo all'indennità di diaria ridotta per il personale in servizio fuori della residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative - che la residenza di servizio dei lavoratori, destinati all'impianto di Velletri, coincidesse con il territorio comunale di tale cittadina, senza comprendere i capilinea di Albano e Genzano, e che il computo delle ore trascorse fuori della residenza medesima dovesse decorrere dal momento dell'uscita dal territorio comunale, con esclusione dei cosidetti tempi accessori e del tempo necessario per raggiungere il confine di tale territorio)..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)