Sez. 1, Sentenza n. 10142 del 25/09/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208735 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Emissione - Successiva richiesta di proscioglimento - Irritualità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE
Nel procedimento pretorile non è consentito al P.M., per il principio di irretrattabilità dell'azione penale, chiedere al G.I.P. il proscioglimento dell'imputato una volta emesso il decreto di citazione a giudizio. Dopo l'emissione del decreto, l'unica possibilità di proscioglimento per l'imputato discende dall'applicazione dell'art. 469 cod. proc. pen., riferibile al giudizio pretorile in virtù del rinvio generale operato dall'art. 549 e del richiamo specifico contenuto nell'art. 558, comma terzo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)