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Sez. 3, Sentenza n. 129 del 16/01/1996 Cc. (dep. 24/02/1996) Rv. 204344 - 01

Procedimento pretorile (cod. proc. pen. 1988) - Disposizioni generali - Norme applicabili | Emissione del decreto di citazione in giudizio - Successiva richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. al G.I.P. - Inammissibilità - Violazione del principio della irretrattabilità dell'azione penale - Sussistenza - Sentenza del G.I.P. - Nullità assoluta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204344-01

Procedimento pretorile (cod. proc. pen. 1988) - Disposizioni generali - Norme applicabili

Nel procedimento pretorile non è consentito al P.M., per il principio di irretrattabilità dell'azione penale, chiedere al G.I.P. il proscioglimento dell'imputato una volta emesso il decreto di citazione a giudizio. Dopo l'emissione del decreto l'unica possibilità di proscioglimento per l'imputato discende dall'applicazione dell'art. 469 cod. proc. pen., riferibile anche al giudizio pretorile in virtù del rinvio generale operato dall'art. 549 cod. proc. pen. e del richiamo specifico contenuto nell'art. 558 comma terzo cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 558 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)