Sez. 5 - , Ordinanza n. 28695 del 30/11/2017 (Rv. 646230 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | - Società farmaceutica - Spese per organizzazione di convegni medici - Spese di rappresentanza o di pubblicità - Criterio discretivo - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di detrazione IVA, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 541 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), attuativo della direttiva n. 92/28/CEE, ferma la distinzione tra spese di rappresentanza, relative ad iniziative volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, e spese di pubblicità o di propaganda, afferenti iniziative tendenti, in prevalenza anche se non esclusiva, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque, dell'attività svolta, rientrano in queste ultime le spese sostenute da una società farmaceutica in occasione di un congresso o convegno medico avente la finalità di rendere noto un farmaco presso la classe medica, sempre che di breve durata ed a partecipazione ristretta di specialisti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ricondotto a spese di pubblicità quelle sostenute da una contribuente per l’organizzazione di un convegno medico, ritenendolo finalizzato a portare a conoscenza l’offerta di un prodotto, senza accertare se lo stesso avesse avuto in concreto, cioè in ragione della breve durata e della partecipazione ristretta, finalità di informazione scientifica piuttosto che di intrattenimento).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 541 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)