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Sez. 4, Sentenza n. 4624 del 30/11/2004 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230932 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Violazione del termine di comparizione - Dichiarazione della nullità della notificazione - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità - Sussistenza - Rinnovazione della citazione a cura del giudice di pace.
Stato
decisa il 2004-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230932-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO

Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al P.M. con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)