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Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 27/06/2002 (Rv. 555417 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio davanti al Giudice di pace - Notificazioni durante il procedimento - Notificazione presso la cancelleria del giudice - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555417-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito; se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite (o, come nella fattispecie, si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del Tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Alla luce di tali principi va interpretata anche la disposizione dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per l'ipotesi in cui l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile, con la conseguenza che in tale ipotesi la notifica presso la cancelleria è consentita solo ove il procuratore eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato e non abbia eletto domicilio nel comune in cui il giudice ha sede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)