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Sez. 2, Sentenza n. 9092 del 15/04/2010 (Rv. 612330 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio davanti al giudice di pace - Costituzione personale dell'opponente - Regime delle notificazioni nei suoi confronti - Disciplina dell'art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 1981 - Interpretazione - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612330-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito. Lo stesso principio è applicabile anche nel procedimento di opposizione in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 1981 (ritenuto "in parte qua" costituzionalmente legittimo con ordinanza n. 391 del 2007 della Corte costituzionale), sicchè nel caso in cui l'opponente, costituitosi personalmente, non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito, le notificazioni nei suoi confronti possono essere legittimamente eseguite mediante deposito nella cancelleria del suddetto giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)