Sez. 1, Sentenza n. 1819 del 29/01/2007 (Rv. 594932 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Conseguenze - Successione delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Sussistenza - Regione Campania - Proroga tacita dei contratti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE
In tema di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, a seguito della soppressione delle Unità Sanitarie Locali e della correlativa istituzione delle Aziende Sanitarie locali, disposta nell'ambito della Regione Campania, con la legge 3 novembre 1994, n. 32, si è realizzata una successione "ex lege" da parte della Regione nei rapporti obbligatori di pertinenza della USL ed è stata preclusa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 537 del 1993, la proroga tacita dei relativi contratti; tale previsione rinviene una conferma nell'art. 42, n. 4, della legge reg. citata, che ha espressamente previsto la possibilità di proroga fino a tutto il 1994 dei contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle preesistenti USL "salvo rinegoziazione di quelli concernenti il medesimo oggetto" (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso potesse darsi rilievo giuridico a fax e delibere della ASL intervenute a pretesa sanatoria di prestazioni già eseguite oltre il termine di vigenza del contratto e, negata la configurabilità di una proroga del contratto, aveva escluso la vincolatività della clausola compromissoria, originariamente prevista nel contratto di cui era parte la USL, nei confronti della ASL stessa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 4502, Legge Reg. Campania 03/11/1994 num. 32 art. 42 n. 4, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)