Sez. 1, Sentenza n. 10572 del 04/07/2003 (Rv. 564799 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Conseguenze - Successione delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Sussistenza - Gestioni stralcio - Attribuzioni - Proroga delle soggettività delle USL - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione avverso una sentenza resa nei confronti di una USL - Legittimazione della AUSL subentrante - Sussistenza - Esclusione - Legittimazione della gestione stralcio o della regione - Sussistenza - Fattispecie relativa a USL della Regione Campania.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE
In tema di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, la soppressione delle Unità Sanitarie Locali e la correlativa istituzione delle Aziende Sanitarie locali, disposta - nel quadro di un indirizzo di politica legislativa che ha preso avvio, in sede nazionale, con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - anche nell'ambito della regione Campania, con la legge 3 novembre 1994, n. 32, non ha determinato l'estinzione immediata degli enti soppressi (le UU.SS.LL.) ma ha comportato l'apertura della liquidazione affidata ad una apposita gestione "a stralcio", strutturalmente distinta dall'ente subentrante (le AA.SS.LL.), così che l'ente soppresso (l'USL) - come è stato espressamente previsto anche dalla legge reg. Campania del 2 settembre 1996, n. 22: art. 1 - permane come soggetto distinto, fino alla chiusura della gestione liquidatoria, anche a fini processuali, ed è rappresentato dal direttore generale della Azienda Sanitaria Locale, nella veste di commissario liquidatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Campania 02/09/1996 num. 22 art. 1, Legge Reg. Campania 03/11/1994 num. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)