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Sez. L, Sentenza n. 1076 del 21/02/1986 (Rv. 444578 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA DI ALTA MONTAGNA - DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE DEGLI ULTERIORI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA E DI ANALOGHI EMOLUMENTI SCATTATI DOPO IL 31 GENNAIO 1977 - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - PORTATA - RIFERIMENTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CARATTERE NON ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA A RITENUTA IPOTESI DI ASSOGGETTABILITÀ A DETTA DISCIPLINA DI UN ISTITUTO ECONOMICO (COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI) IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO DEL MOMENTO COSTITUTIVO DELLA RELATIVA OBBLIGAZIONE, COINCIDENTE CON QUELLO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444578-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA DI ALTA MONTAGNA - DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE DEGLI ULTERIORI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA E DI ANALOGHI EMOLUMENTI SCATTATI DOPO IL 31 GENNAIO 1977 - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - PORTATA - RIFERIMENTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CARATTERE NON ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA A RITENUTA IPOTESI DI ASSOGGETTABILITÀ A DETTA DISCIPLINA DI UN ISTITUTO ECONOMICO (COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI) IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO DEL MOMENTO COSTITUTIVO DELLA RELATIVA OBBLIGAZIONE, COINCIDENTE CON QUELLO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO.*

L'art. 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (norme per la applicazione dell'indennità di contingenza) - che, nel testo introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 1977 n. 91, estende "a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate" l'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati dopo il 31 gennaio 1977, già esclusi dal computo dell'indennità di cui all'art. 2120 cod. civ. in virtù dell'art. 1 del citato decreto-legge - si riferisce ad istituti economici che, anche con denominazioni e fonti regolatrici diverse, presentino pur sempre i connotati propri dell'indennità di anzianità, e cioè di quella prestazione pecuniaria che è caratterizzata non solo dal momento costitutivo della relativa obbligazione, individuato in quello della cessazione del rapporto, ma anche dal riferimento, per la sua Determinazione, alla pregressa durata del rapporto ed alla retribuzione corrisposta al lavoratore, nonché dalla sua peculiare natura di retribuzione differita oltre che dalla sua funzione in senso lato previdenziale. (nella specie, la suprema Corte ha censurato l'impugnata sentenza per aver ritenuto il cosiddetto rimborso contributi assoggettabile alla legge n. 91 del 1977 soltanto in considerazione del momento costitutivo della relativa obbligazione, considerato coincidente con quello del collocamento anticipato a riposo). (V 179/70, Corte cost.; (V 75/68, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)