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Sez. L, Sentenza n. 841 del 28/01/1987 (Rv. 450528 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - BLOCCO DELLA CONTINGENZA EX ART. 1 BIS D.L. N. 12 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESTENSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICABILITÀ DEL BLOCCO AL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI PREVISTO DA ACCORDI AZIENDALI ED ALL'ASSORBIMENTO NEL FONDO DI BUONUSCITA DELLE SOMME DOVUTE PER DETTO RIMBORSO.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450528-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - BLOCCO DELLA CONTINGENZA EX ART. 1 BIS D.L. N. 12 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESTENSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICABILITÀ DEL BLOCCO AL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI PREVISTO DA ACCORDI AZIENDALI ED ALL'ASSORBIMENTO NEL FONDO DI BUONUSCITA DELLE SOMME DOVUTE PER DETTO RIMBORSO.*

Il fatto che una spettanza del lavoratore sia inquadrabile fra i trattamenti di fine rapporto, in quanto connessa alla cessazione del servizio, non è sufficiente a farla includere fra le indennità soggette all'applicazione dell'art. 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 1977), concernente l'estensione dell'esclusione degli aumenti d'indennità di contingenza scattati dopo il 31 gennaio 1977, dovendosi aver riguardo non solo al momento costitutivo della relativa obbligazione, coincidente con quello del collocamento anticipato a riposo, bensì alla natura giuridica dell'istituto contrattuale e alle caratteristiche peculiari di esso, come agli eventuali elementi differenziali della indennità di anzianità. (nella specie, la suprema Corte ha censurato l'impugnata sentenza per aver ritenuto il cosiddetto rimborso contributi - previsto dallo art. 16 n. 3 del T.U. Degli accordi aziendali del 1965 - assoggettabile alla normativa del 1977 soltanto in considerazione del momento costitutivo della relativa obbligazione, coincidente con quello del collocamento anticipato a riposo, mentre ha giudicato invece incensurabile la stessa sentenza laddove essa, interpretando l'art. 24 dell'accordo nazionale 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, aveva ritenuto che l'assorbimento previsto da tale disposizione riguardasse anche le somme dovute per il rimborso predetto). (V 4853/86, mass n 447551; (V 1077/86, mass n 444579; (V 1076/86, mass n 444578; (V 5380/85, mass n 442616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)