Sez. 1, Sentenza n. 937 del 29/09/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157239 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DETERMINAZIONE DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - ESITO COMPLESSIVO DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE EFFETTUATE DAL PRIMO GIUDICE - ERRONEA APPLICAZIONE IN CONCRETO DI AUMENTI O DIMINUZIONI DI PENA PER CIRCOSTANZE AGGRAVANTI O ATTENUANTI ASSORBITE NEL DETTO GIUDIZIO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE ANCHE IN MANCANZA DI IMPEGNATIVA SUL PUNTO - COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE EFFETTUATA DAL PRIMO GIUDICE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DETERMINAZIONE DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - ESITO COMPLESSIVO DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE EFFETTUATE DAL PRIMO GIUDICE - ERRONEA APPLICAZIONE IN CONCRETO DI AUMENTI O DIMINUZIONI DI PENA PER CIRCOSTANZE AGGRAVANTI O ATTENUANTI ASSORBITE NEL DETTO GIUDIZIO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE ANCHE IN MANCANZA DI IMPEGNATIVA SUL PUNTO - COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE EFFETTUATA DAL PRIMO GIUDICE.*
Al fine della Determinazione del tempo necessario a prescrivere il giudice dell'impugnazione deve, anche in Mancanza di denuncia nei motivi di impugnazione sotto il profilo della figura dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, tener conto, in base al combinato disposto degli artt. 69 e 157, secondo comma, cod. pen., dell'esito complessivo del giudizio di comparazione fra le circostanze effettuato dal giudice precedente, e non può invece tener conto dell'erronea applicazione in concreto di aumenti o diminuzioni di pena operati sulla pena base per circostanze aggravanti o attenuanti contestate ma delle quali, in conseguenza del giudizio di comparazione, non si sarebbe più potuto tener conto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)