Sez. 4, Sentenza n. 110 del 05/12/1989 Ud. (dep. 11/01/1990) Rv. 182965 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - RICHIESTO CON SPECIFICO MOTIVO - OBBLIGO DEL RIESAME - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - RICHIESTO CON SPECIFICO MOTIVO - OBBLIGO DEL RIESAME - SUSSISTENZA.*
Il giudice dell'impugnazione ha l'Obbligo di riesaminare il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, quando sia stato investito di specifico motivo ed il giudizio acquisti anche particolare Rilevanza ai fini del calcolo del periodo di prescrizione. (V mass n 166057; (V mass n 157239; (V mass n 146690; (Conf mass n 154550, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)