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Sez. 2 - , Ordinanza n. 32438 del 11/12/2019 (Rv. 656217 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Coesistenza di debiti reciproci di natura diversa - Debito di valore e debito di valuta - Determinazione del loro ammontare – Criteri.
Stato
decisa il 2019-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656217-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Nella compensazione di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, ai fini della determinazione del primo si deve tenere conto dell'incidenza della svalutazione monetaria, mentre la parte che fa valere il secondo può richiedere, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'ulteriore risarcimento del "danno maggiore" da essa eventualmente subìto, rispetto a quello forfettariamente determinato dal primo comma dello stesso articolo nella misura degli interessi legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)