Sez. L, Sentenza n. 6089 del 16/11/1981 (Rv. 416876 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE PARAMETRICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE PARAMETRICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'applicazione parametrica dei contratti collettivi, non validi erga omnes, è limitata alla liquidazione della retribuzione base e non si estende anche agli altri istituti contrattuali (mensilità aggiuntive, altre indennità), che sono liquidabili solo nei casi nei quali il contratto collettivo trovi diretta ed integrale applicazione, per essere stato - implicitamente o esplicitamente - recepito dalle parti come norma del rapporto di lavoro. (Conf 5719/79, mass n 402331).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)