Sez. L, Sentenza n. 6090 del 18/10/1983 (Rv. 430886 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RETRIBUZIONE DETERMINAZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE PARAMETRICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RETRIBUZIONE DETERMINAZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE PARAMETRICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'applicazione parametrica di un contratto collettivo non valido erga omnes, i, comunque, non direttamente applicabile al rapporto di lavoro preso in considerazione, va limitata alla liquidazione della retribuzione base e non si estende agli altri istituti contrattuali (mensilità aggiuntive ed altre indennità), che sono liquidabili solo nei casi in cui il contratto collettivo trovi diretta ed integrale applicazione, per essere stato - esplicitamente o implicitamente - recepito dalle parti come norma del rapporto di lavoro. (Conf 6089/81, mass n 416876).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)