Sez. 1, Sentenza n. 41582 del 01/10/2009 Cc. (dep. 29/10/2009) Rv. 245056 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Applicabilità dell'indulto a pena già espiata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO
L'indulto deve essere applicato anche se è terminata l'esecuzione della pena, a richiesta del condannato, sempre che sussista un suo concreto interesse. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che nessun rilievo può avere in senso contrario la circostanza che il reato in relazione alla cui pena è prospettata la fungibilità sia escluso dall'indulto, perché alla condanna per esso non è il beneficio del condono che viene ad essere applicato, neppure "indirettamente", quanto piuttosto il sistema di cui all'art. 657 cod. proc. pen. che rappresenta una specie di riparazione in forma specifica per la detenzione risultata "ex post" ingiusta, in quanto patita in relazione a pena condonabile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)