Sez. 5, Ordinanza n. 23093 del 26/08/2024 (Rv. 672039-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Iscrizione a ruolo di maggiore pretesa tributaria del fisco - Errore di fatto o di diritto nella dichiarazione - Emendabilità con l'impugnazione della cartella - Ammissibilità - Irrilevanza del termine decadenziale - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente, affetta da errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, è emendabile con l'impugnazione della cartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco a seguito di controllo automatizzato, indipendentemente dal termine decadenziale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e quale unica soluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborso dopo il pagamento della stessa cartella, non potendo lo stesso contribuente essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 22/07/1988 num. 322 art. 2 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)