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Sez. 5, Sentenza n. 373 del 13/01/2016 (Rv. 638360 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Ammissibilità - Termine di decadenza ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Applicabilità all'esercizio del diritto di rimborso - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638360-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In materia di imposte sui redditi, la facoltà, attribuita al contribuente dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, come introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 435 del 2001, di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, non interferisce sull'effettivo diritto al rimborso, né sulla facoltà di emendare i propri errori da parte del contribuente, restando correlata al rispetto di tale limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53 com. 1, Costituzione art. 97 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)