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Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-03)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE | Ausiliare della parte - Funzioni - Attività tipiche del difensore - Esclusione - Accordo sulle conclusioni - Valore transattivo o vincolante per il giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669907-03

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE

Il consulente tecnico di parte è un mero ausiliare di quest'ultima, chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà, limitatamente al profilo tecnico, dovendosi pertanto escludere che lo stesso sia abilitato al compimento di attività tipiche del difensore; ne deriva, altresì, che l'eventuale accordo raggiunto dai consulenti di parte sulle rispettive conclusioni non costituisce un atto transattivo in ordine al diritto controverso, né è tale da vincolare il giudice a recepire le conclusioni medesime.

Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)