Sez. 3, Sentenza n. 2023 del 18/06/1968 (Rv. 334072 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO- QUESTIONI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA- SENTENZE - APPELLABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO- QUESTIONI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA- SENTENZE - APPELLABILITA.*
Le questioni attinenti all'Estinzione del processo esecutivo e alla sopravvivenza o meno del potere del creditore di proseguire l'esecuzione dopo l'intervento del fatto estintivo non sono inquadrabili nell'ambito dell'opposizione agli Atti esecutivi, ma presentano una chiara similarita concettuale con l'opposizione all'esecuzione. Di cio e riprova la disciplina positiva, quale risulta dagli articoli 630 e 631 cod.proc.civ., per cui tali questioni, seppure siano- o possano essere - decise, in una prima fase, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, importano, tuttavia, a seguito del reclamo contro l'ordinanza stessa, un processo di cognizione ordinaria e la sentenza relativa, a differenza di quella emessa nell'opposizione agli Atti esecutivi, e appellabile secondo le norme generali. Conforme alla sentenza n. 1017-67, massima n. 327322.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)