Sez. 3, Sentenza n. 9624 del 16/06/2003 (Rv. 564293 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA | Tardiva o mancata proposizione dell'istanza di vendita - Assimilabilità alle ipotesi di estinzione del processo esecutivo - Conseguenze - Onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni dall'avviso di fissazione udienza per la vendita - Esclusione - Onere di proporre istanza di estinzione nella prima difesa successiva - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA
Nell'ambito del processo esecutivo, sia il caso in cui alla esecuzione del pignoramento non segua il deposito della istanza di vendita, sia il caso in cui l'istanza di vendita venga depositata fuori termine sono strutturalmente assimilabili alla vicenda dell'estinzione del processo, piuttosto che all'inefficacia del pignoramento; ne consegue che in entrambi i casi la situazione può essere definita con l'ordinanza di cui all'art. 630 cod. proc. civ., avente come contenuto il diretto accertamento dell'inefficacia del pignoramento e la conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo, che sarà soggetta, in base al combinato disposto degli artt. 630, terzo comma, cod. proc. civ., e 130 disp. att. cod. proc. civ., al sistema di controllo costituito dal reclamo avverso l'ordinanza, deciso con sentenza, al quale potrà far seguito l'appello e quindi il ricorso ordinario per cassazione. Pertanto, al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione, il debitore non ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni quello in cui ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza, ex art. 569, primo comma, cod. proc. civ., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell'udienza per la fissazione della vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)