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Sez. L, Sentenza n. 9436 del 18/07/2000 (Rv. 538509 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Notificazione della sentenza alla parte dichiarata contumace - Necessità dell'esecuzione alla parte personalmente - Rilevanza della ritualità della dichiarazione di contumacia - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538509-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente da tale formale declaratoria del giudice che l'ha valutata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)