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Sez. U, Sentenza n. 8394 del 09/07/1992 (Rv. 478124 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi | Notificazione della sentenza alla parte dichiarata contumace - Esecuzione alla parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Stato
decisa il 1992-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478124-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi

La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente da tale formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)