Sez. U, Sentenza n. 179 del 08/05/2001 (Rv. 546486 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE | Evocazione in giudizio del Sindaco come persona fisica, in proprio, e non quale organo del Comune - Autorizzazione a stare in giudizio della Giunta municipale - Necessità - Esclusione - Indicazione della funzione istituzionale ricoperta nell'atto di costituzione e nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE
La delibera autorizzativa della Giunta municipale - necessaria perché il Sindaco possa rappresentare in giudizio il Comune - non è richiesta allorché il Sindaco sia evocato in giudizio (nella specie: a seguito di esercizio di azione popolare) non quale organo del Comune ma esclusivamente come persona fisica, in proprio; a nulla rilevando che costui, costituendosi in giudizio e, successivamente, nel proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, abbia indicato di agire in proprio e nella qualità di Sindaco, giacché l'indicazione della funzione istituzionale assume in tal caso un mero valore enunciativo, giustificato comunque dal rilievo che il comportamento denunciato con l'azione di danni proposta nei suoi confronti riguardava attività poste in essere nell'esercizio delle relative funzioni.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)