Sez. U, Sentenza n. 2639 del 05/03/1992 (Rv. 476052 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Comune - Sindaco - Autorizzazione a stare in giudizio o ratifica dell'autorizzazione concessa in via d'urgenza dalla giunta comunale - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Ammissibilità.
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici
La mancata autorizzazione a stare in giudizio da parte del consiglio comunale al sindaco a norma degli artt. 130 e 140 del R.D. 14 febbraio 1915 n. 148 (o, nel caso di Comune siciliano, come nella specie, da parte della giunta comunale ai sensi degli artt. 63, primo comma, n. 5 e 78 del D.P. Reg. Sicilia 29 ottobre 1955 n. 6, convalidato con legge Reg. Siciliana 15 marzo 1963 n. 16) o la mancata ratifica da parte del consiglio comunale dell'autorizzazione concessa in via d'urgenza dalla Giunta comunale, incide sulla capacità processuale del Comune e si risolve nel difetto di un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale che, non attenendo a materia disponibile, può e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 130, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Decr. Pres. Giunta Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 63 com. 1 n. 5, Decr. Pres. Giunta Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 78, Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)