Sez. 6, Sentenza n. 25707 del 15/06/2011 Cc. (dep. 28/06/2011) Rv. 250510 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ordinanza cautelare emessa da giudice incompetente - Intervenuta inefficacia "ex" art. 27 cod. proc. pen. - Interesse ad impugnare ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen. - Sussistenza - Condizioni - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente "ex" art. 27 cod. proc. pen., e divenuta inefficace per il decorso del termine di venti giorni, non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mediante l'indicazione dei rilevanti elementi, di novità o diversità, non riscontrabili nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)