diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 38855 del 16/10/2007 Cc. (dep. 19/10/2007) Rv. 237658 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione avverso provvedimento applicativo o confermativo della custodia cautelare - Revoca della custodia nelle more del procedimento - Persistenza dell'interesse alla impugnazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237658-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata o abbia perso efficacia nelle more del procedimento, non può presumersi ma deve essere dedotto dall'indagato e il giudice ne deve valutare la concretezza ed attualità. (In motivazione la Corte ha osservato che l'eventuale interesse dell'indagato a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314, comma secondo, cod.proc.pen., deve risultare da una manifestazione di volontà, comunque espressa, che attesti l'esistenza di tale interesse indipendentemente dall'applicazione in atto della misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)