Sez. U, Ordinanza n. 10896 del 10/07/2003 (Rv. 564967 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles 17 settembre 1968 - Criterio di collegamento in materia di delitti e quasi-delitti (art. 5, numero 3) - Ambito - Azione di responsabilità precontrattuale - Inclusione - Cfr. Corte di giustizia, sent. 17 settembre 2002.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, numero 3, della convenzione medesima in materia di delitti o quasi - delitti opera anche per l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto; ne consegue che il soggetto di cui si deduca la responsabilità precontrattuale può essere citato "davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" (cfr. sentenza 17 settembre 2002, in causa 334-2000, della Corte di giustizia CE, cui la questione pregiudiziale di interpretazione era stata sottoposta dalla stessa Corte di cassazione nel corso del medesimo procedimento).
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)