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Sez. L, Sentenza n. 8101 del 25/07/1995 (Rv. 493417 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Condono contributivo ex art. 3 D.L. n. 103 del 1991 - Portata - Sanzioni conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito e del volume degli affari ai fini dell'IRPEF e dell'IVA - Estensione.
Stato
decisa il 1995-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493417-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

Il condono contributivo di cui all'art. 3, comma sesto e seguenti, del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991 n. 166 - e, in particolare l'estinzione delle "obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio" connesse "con la denuncia ed il versamento dei contributi", prevista dall'ottavo comma - spiega i suoi effetti, nel caso in cui l'interessato abbia proceduto alla regolarizzazione mediante i previsti versamenti, anche rispetto alle sanzioni comminate dall'art. 17, comma quarto, e dall'art. 18, comma quinto, della legge 20 ottobre 1982 n. 773 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri dell'ammontare del reddito annuale dichiarato ai fini dell'IRPEF e del volume complessivo di affari dichiarato ai fini dell'IVA (e delle altre notizie di cui al primo comma dell'art. 17), nonché dai commi quarto e quinto dell'art. 18 per il ritardo nei pagamenti dei contributi nonché per la ritardata o infedele comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 17 CORTE COST., Legge 20/10/1982 num. 773 art. 18, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 3, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)