Sez. L, Sentenza n. 8609 del 11/08/1999 (Rv. 529306 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Indebiti previdenziali - Beneficio della non applicazione delle sanzioni civili ex art. 3, comma 7 bis, d.l. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 - Tempestiva denuncia da parte del pensionato dell'indebita percezione della prestazione - Condizione imprescindibile per poter fruire del beneficio anche nell'ipotesi di omissioni accertate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 1991 cit. - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di indebiti previdenziali, l'art. 3, comma 7 bis, del d.l. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 - applicabile, in base all'art. 4, comma 4 bis, del d.l. n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993, anche alle maggiorazioni delle pensioni di cui all'art. 1 della legge n. 140 del 1985 - deve essere interpretato nel senso che anche nei casi di omissioni accertate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 166 del 1991 cit. il pensionato, per poter fruire del beneficio della non applicazione delle sanzioni civili previste per la percezione di prestazioni non dovute, deve avere, di sua iniziativa, denunciato l'indebita percezione stessa all'Ente erogatore entro il medesimo termine. Infatti, ancorché il testo della disposizione considerata non sia esplicito al riguardo, la suddetta interpretazione è quella più rispettosa della "ratio legis" - rappresentata dall'attribuzione di un premio a chi ponesse l'Ente previdenziale al corrente della propria situazione di irregolarità - ed è anche quella maggiormente conforme alla logica che ispira le norme agevolative (c.d. condoni) anche in materia tributaria - costituenti, insieme con le norme dello stesso tipo in materia previdenziale, un settore normativo unico, ai cui principi ci si può riferire ai fini ermeneutici secondo quanto affermato, mutatis mutandis, dalla sentenza n. 166 del 1996 della Corte costituzionale - nonché la più conforme alla Costituzione il cui art. 3 richiede che non siano trattati nello stesso modo coloro che si sono prodigati denunciando la propria irregolarità e coloro che, invece, sono rimasti inattivi nell'illecito.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 3 com. 7 n. 2, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 com. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)