Sez. 3, Sentenza n. 8734 del 27/06/2000 (Rv. 538078 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - FUNZIONI - IN GENERE | Atti di cosiddetta "esternazione" - Inquadramento - Forma generale e naturale di manifestazione del proprio pensiero - Configurabilità - Esclusione - Principio dell'irresponsabilità sancito dall'art. 90 della Costituzione - Applicabilità - Limiti - Criteri.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - FUNZIONI - IN GENERE
Non è dato di configurare l'esistenza di uno specifico ed autonomo potere di cosiddetta "esternazione" del Presidente della Repubblica inteso come l'equivalente del diritto (sancito dall'art. 21 della Carta Costituzionale) del singolo cittadino di libera manifestazione del proprio pensiero. Ciò premesso, al fine di stabilire se un singolo atto di cosiddetto "esternazione" posto in essere - in forma orale o scritta - dal Presidente della Repubblica (e diverso, in quanto tale, dai "messaggi formali"), possa ricondursi - o meno - nell'ambito degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali, in relazione ai quali l'art. 90, primo comma, fissa il principio della irresponsabilità penale, civile ed amministrativa, si rende necessario verificare volta a volta se l'atto in questione si sia - o meno - nel concreto e sul piano oggettivo, reso strumentale o accessorio ad una funzione presidenziale divenendone un'estrinsecazione modale, essendo d'altronde da escludere che qualunque manifestazione di pensiero di un organo costituzionale assuma, per ciò stesso, in ragione della sua sola stessa provenienza soggettiva, una rilevanza funzionale. Da ciò consegue pertanto che il solo fatto che l' "esternazione" provenga dal Presidente della Repubblica non si rende di per sè sufficiente a farla ritenere coperta dall'immunità presidenziale, in assenza di una specifica funzione presidenziale cui detta "esternazione" si sia finalizzata, posto che l'irresponsabilità fissata dall'art. 90 cit. riguarda gli illeciti commessi non già solo in occasione, per mezzo o nel tempo della funzione presidenziale, ma solo quelli commessi "a causa" della medesima e "per un fine" ad essa inerente. Nè una tale caratterizzazione funzionale può ricostruirsi nel solo fatto in sè che il Presidente della Repubblica ritenga di avvalersi dello strumento della cosiddetta "esternazione" a fini di "autodifesa" della sua figura istituzionale. Ed infatti, se non si può escludere la configurabilità di una forma di "autodifesa" del Presidente della Repubblica (inteso naturalmente come organo e non come persona fisica), tuttavia essa, come tutte le forme di "autodifesa" previste dall'ordinamento, ha sempre un carattere residuale e presuppone quindi necessariamente che, nella fattispecie concreta, la difesa del Presidente della Repubblica non rientri nei compiti funzionali di altro organo istituzionale (per quanto attiene alle offese all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica, integrando esse un reato ai sensi dell'art. 278 cod.pen., gli organi preposti alla difesa della Istituzione sono quelli Giurisdizionali ed il Ministro della Giustizia), o quanto meno che ricorrano esigenze oggettive che impongano di rispondere con immediatezza ed urgenza ad attacchi diretti all'organo Presidenziale, per riaffermare le sue competenze ovvero per respingere offese attuali al decoro ed al prestigio dell'Istituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)