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Sez. 3, Sentenza n. 11882 del 22/05/2007 (Rv. 597643 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Prescrizione già maturata - Atto interruttivo - Configurabilità - Esclusione - Rinuncia - Possibilità - Natura e titolarità.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597643-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE

Un volta maturata la prescrizione, non è più ipotizzabile un atto interruttivo (che presuppone una prescrizione in corso), ma solo una rinuncia alla prescrizione ormai maturata, costituente atto negoziale che può essere compiuto soltanto da chi può disporre validamente del diritto (articolo 2937, primo comma, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2937 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)