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Sez. 2, Sentenza n. 5434 del 13/06/1996 (Rv. 498065 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Effetti - Interruzione del termine di prescrizione annuale - Esclusione - Riconoscimento successivo al compimento del termine di prescrizione - Rinunzia alla prescrizione maturata - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498065-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI

Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, impedisce il verificarsi a carico del compratore della decadenza di cui all'art. 1495, comma secondo, cod. civ, per la mancata denunzia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, previsto nel primo comma dello stesso articolo, ma non vale ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi stessi, al qual fine è necessario che il riconoscimento abbia ad oggetto non tanto i vizi denunziati quanto il diritto dell'acquirente alla garanzia e che esso intervenga prima del compimento del termine annuale di prescrizione previsto dal terzo comma del menzionato art. 1495 cod. civ., potendo peraltro un riconoscimento successivo del diritto valere come rinunzia alla prescrizione già maturatasi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)