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Sez. 2, Sentenza n. 21232 del 14/10/2010 (Rv. 615470 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Servitù di passaggio - Spese di amministrazione - Competenza del giudice di pace - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615470-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

La competenza sulla domanda del proprietario del fondo servente per il pagamento del compenso dovuto dal proprietario del fondo dominante per le spese di amministrazione di una servitù di passaggio, anche se contenuta entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace, non appartiene alla competenza di quest'ultimo, bensì del tribunale, qualora sia dal convenuto introdotta come oggetto del giudizio la questione dell'esistenza e validità dell'atto costitutivo della servitù che il suddetto compenso abbia stabilito. In tale caso, infatti, non si è in presenza di rapporti giuridici distinti ed eterogenei, bensì di un complesso rapporto unitario, nel quale il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto di decisione, ivi compreso l'antecedente logico che integra un presupposto essenziale della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)