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Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 26/07/1963 (Rv. 263203 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - SUPPLETORIO - NOZIONE E DIFFERENZE - GIUDIZIO DI RENDIMENTO DEL CONTO - NATURA DEL GIURAMENTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME DOVUTE.*
Stato
decisa il 1963-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263203-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - SUPPLETORIO - NOZIONE E DIFFERENZE - GIUDIZIO DI RENDIMENTO DEL CONTO - NATURA DEL GIURAMENTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME DOVUTE.*

E estimatorio soltanto il giuramento che e deferito allo scopo di determinare, perche impossibile provarlo altrimenti, il valore della cosa dovuta e che non e possibile prestare in natura, mentre e suppletorio quello che ha lo scopo di integrare la prova insufficiente anche se tale integrazione incida sulla valutazione di un rapporto negoziale. Costituisce Forma speciale di giuramento suppletorio e non estimatorio quella di cui all'art 265 comma secondo cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)