Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 26/07/1963 (Rv. 263203 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - SUPPLETORIO - NOZIONE E DIFFERENZE - GIUDIZIO DI RENDIMENTO DEL CONTO - NATURA DEL GIURAMENTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME DOVUTE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - SUPPLETORIO - NOZIONE E DIFFERENZE - GIUDIZIO DI RENDIMENTO DEL CONTO - NATURA DEL GIURAMENTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME DOVUTE.*
E estimatorio soltanto il giuramento che e deferito allo scopo di determinare, perche impossibile provarlo altrimenti, il valore della cosa dovuta e che non e possibile prestare in natura, mentre e suppletorio quello che ha lo scopo di integrare la prova insufficiente anche se tale integrazione incida sulla valutazione di un rapporto negoziale. Costituisce Forma speciale di giuramento suppletorio e non estimatorio quella di cui all'art 265 comma secondo cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)