Sez. 1, Sentenza n. 16010 del 13/06/2008 (Rv. 603996 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Vendita di partecipazioni sociali - Assunzione da parte dei venditori di responsabilità solidale per le sopravvenienze passive - Impegno di riacquistare i crediti sociali inesigibili - Conseguenze - Esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti - Ammissibilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La clausola contrattuale con cui i soci di una società di capitali, nel trasferire ad un terzo le proprie partecipazioni, abbiano assunto una responsabilità solidale per le sopravvenienze passive non risultanti dal bilancio, obbligandosi a riacquistare, al loro valore nominale, i crediti della società, qualora gli stessi si rivelino inesigibili entro un termine prefissato, e prestando fideiussione a garanzia di tale impegno, prefigura una forma di rimborso di parte del prezzo, in dipendenza di una sopravvenienza passiva eccedente il fondo di svalutazione dei crediti, che risulta incompatibile con l'esclusione dell'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti, instaurandosi tra questi ultimi un vincolo di solidarietà passiva, che impedisce di configurarli come parte complessa di un contratto avente ad oggetto un bene indivisibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)