Sez. 2, Sentenza n. 14346 del 03/11/2000 (Rv. 543304 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Obbligo di alcuni soci soltanto di una società di capitali di trasferire un bene di proprietà della medesima - Validità - Condizioni - Accertamento del giudice di merito.
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Per stabilire se è validamente costituito l' obbligo contrattuale, assunto soltanto da taluni dei soci di una società di capitali, di trasferire la proprietà di un bene ad essa appartenente, il giudice del merito deve accertare, indipendentemente dalla qualificazione del contratto come promessa di vendita di un bene altrui o del fatto del terzo, se l'obbligazione dei predetti promittenti venditori, per esser adempiuta, necessita del consenso di tutti i soci - ossia se sotto l'aspetto soggettivo vi è un'unica parte complessa, e sotto l'aspetto oggettivo l' adempimento deve esser unitario - nel qual caso la mancanza di consenso dei soci estranei al contratto lo invalida anche per i firmatari di esso, ovvero se l'obbligo è limitato al valore delle quote di cui questi ultimi sono titolari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1420
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)