Sez. 2, Sentenza n. 19240 del 20/08/2013 (Rv. 627831 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Dichiarazione del venditore di immobile circa l'assenza di interventi edilizi non assentiti - Non veridicità - Rilevanza ai fini della sospensione della prescrizione delle azioni di garanzia del compratore - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
La semplice dichiarazione del venditore di un immobile circa l'assenza di interventi edilizi non assentiti non integra dolo per mendacio, ai fini della sospensione della prescrizione delle azioni di garanzia, dovendo il giudice di merito verificare, agli effetti dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., se la dichiarazione, obiettivamente contraria al vero, sia stata caratterizzata da consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza che potesse derivarne la legittima convinzione del compratore circa la regolarità urbanistica dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2941 n. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)