Sez. L, Sentenza n. 26355 del 05/12/2005 (Rv. 585756 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte del debitore - Ricorrenza - Configurabilità - Condizioni - Mera difficoltà di accertamento del credito - Irrilevanza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. (Nella specie, la S.C ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato, nella condotta dell'artigiano che non aveva comunicato all'INPS la variazione di indirizzo, una difficoltà di mero fatto all'esercizio del diritto di credito dell'istituto di previdenza, per contributi e sanzioni, non idonea a comportare la sospensione della prescrizione e rilevante unicamente per l'irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Legge 06/07/1978 num. 352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)